ALIQUOTE, DETRAZIONI E SCADENZE
IMPORTANTE: tutte le novita’ in materia imu/tasi possono essere consultate al seguente link:
http://www.amministrazionicomunali.it/iuc/iuc_2016_2017.php
IMPORTANTE SUL SITO SOPRA POTRETE TROVARE IL CALCOLO ON LINE, attenzione ad impostare correttamente le aliquote come da delibera “ALIQUOTE https://www.comune.valsolda.co.it/wp-content/uploads/2022/05/DELI-CONSIGLIO-IMU.pdfE DETRAZIONI IMU anno 2022″
CALCOLO IMU: https://www.amministrazionicomunali.it/imu/calcolo_imu.php
AIRE Aggiornamento 2022
Per gli AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) dal 2021 non è prevista alcuna agevolazione.
E’ opportuno far presente che AIRE e pensionati all’estero sono due condizioni differenti. E che dal 2021 solo per i pensionati residenti all’estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia è riconosciuta una agevolazione su un unico immobile non locato o dato in comodato. Per questo immobile la riduzione IMU è del 50% nel 2021 e del 62,5% (ovvero pagano il 37,5%) nel 2022.
Può accadere che un cittadino AIRE sia anche pensionato titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, e quindi può beneficiare della riduzione, MA SOLO perchè rispetta le condizioni sulla pensione e NON perchè è AIRE.
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LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”
– art. 1 comma 48. A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.
E’ da evidenziare, dalla lettura della norma, che la riduzione si applica solo sull’abitazione e non sulle pertinenze.
Quindi hanno diritto alla riduzione IMU i titolari di una pensione internazionale, che hanno lavorato in Stati esteri in convenzione con l’Italia e che sono residenti all’estero.
Aggiornamento del 15 giugno 2021
Il MEF ha pubblicato la risoluzione 5/DF dell’11 giugno 2021 in cui specifica che la riduzione prevista per i pensionati esteri in convenzione internazionale è una pensione maturata in regime di totalizzazione internazionale e, quindi, mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con quelli maturati in altri paesi tra cui rientrano:
Paesi UE, SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera (pensione in regime comunitario) e Regno Unito
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/paesi-dellunione-europea-e-altri-stati-che-applicano-i-regolamenti-comunitari-di-sicurezza-sociale
Paesi extraeuropei che hanno stipulato con l’Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale
Gli Stati esteri extracomunitari convenzionati con l’Italia sono i seguenti: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Québec, Israele, Isole del Canale e Isola di Man, Messico, Paesi dell’ex-Jugoslavia*, Principato di Monaco, Repubblica di Capo Verde, Repubblica di Corea (solo distacco), Repubblica di San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, USA (Stati Uniti d’America), Uruguay, Venezuela.
*I Paesi dell’ex-Jugoslavia sono: Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia e Vojvodina (Regione autonoma)
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/paesi-extra-ue-convenzionati
Per beneficiare della riduzione è necessario presentare Dichiarazione IMU
E quindi, se non rientrano nelle condizioni viste sopra, nessuna agevolazione di legge è prevista per i pensionati AIRE, come stabilito dal 2020. A meno che il Comune non preveda una aliquota agevolata per i pensionati AIRE o anche per i cittadini AIRE non pensionati, cosa che accade in qualche Comune.
SCADENZE:
I contribuenti sono tenuti ad effettuare il versamento dell’IMU per l’anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno 2022 e la seconda il 16 dicembre 2022.
f24/modello_f24_semplificato.php
E’ comunque consentito il pagamento in un unica soluzione entro il 16 giugno 2022.
VERSAMENTI:
I versamenti di IMU devono avvenire tramite il modello F24.
Nella sezione “IMU e altri tributi locali” del modello F24 occorre indicare il codice del Comune destinatario del versamento (C936 per il Comune di Valsolda) e riportare il codice tributo appropriato:
IMU | 3912 | Abitazione principale e pertinenze |
IMU | 3916 | IMU Aree fabbricabili |
IMU | 3918 | IMU Altri fabbricati |
IMU | 3925 | IMU Immobili produttivi gruppo catastale “D” (Stato) |
BASE IMPONIBILE
La base imponibile per l’IMU è il valore degli immobili; per i fabbricati la base imponibile si ottiene applicando alla rendita catastale vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutata del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:
160 | Fabbricati gruppo catastale A (escluso A/10) e cat. C/2 – C/6 – C/7 |
140 | Fabbricati gruppo catastale B e categorie C/3 – C/4 – C/5 |
80 | Fabbricati categorie catastali A/10 – D/5 |
65 | Fabbricati gruppo catastale D (escluso D/5) |
55 | Fabbricati categoria catastale C/1 |
Per la determinazione del valore delle aree edificabili vedere l’allegato alla delibera di approvazione delle tariffe.
Gli importi di IMU da versare si ottengono moltiplicando la base imponibile per l’aliquota di competenza, considerando le quote ed i mesi di possesso dell’immobile e sottraendo le detrazioni, se spettanti.
PER INFORMAZIONI
UFFICIO TRIBUTI: apertura al pubblico da LUNEDÌ a VENERDÌ dalle ore 9.30 alle ore 11.30
TELEFONO: 0344 68121 int.”2”
E-MAIL: a.dellera@comune.valsolda.co.it SITO WEB: www.comune.valsolda.co.it
IMPORTANTE:
QUANTO DETERMINATO DAL REGOLAMENTO IUC RISULTA ESCLUSIVAMENTE APPLICABILE, SE NON IN CONTRASTO CON QUANTO DISPOSTO DALL’ATTUALE NORMATIVA.