AGEVOLAZIONI PER GASOLIO E GPL  AD USO RISCALDAMENTO PER ZONE NON METANIZZATE

Descrizione

Al fine di attenuare l’aumento dell’accisa applicata al gasolio da riscaldamento e al gas petrolio liquefatto (GPL), la Legge 448/1998 ha previsto un’agevolazione per gli acquisti di detti prodotti in determinate zone del territorio nazionale, in particolare per le frazioni non metanizzate dei Comuni ricadenti nella zona climatica E di cui al D.P.R. 412/93

L’ambito applicativo del beneficio in oggetto è individuato sulla base dell’art. 8, comma 10, lett. c) punto 4) della Legge 448/1998, per cui riguarda le sole frazioni non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a Comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo il citato art. 4 del D.L. 268/2000 come “…. porzioni edificate … ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree in cui insistono case sparse”;

Può usufruire della riduzione del prezzo per la fornitura del combustibile per riscaldamento chi si trova nelle porzioni del territorio esterne all’ambito rappresentato nell’allegato A) della delibera di Consiglio Comunale n. 4/2024.

Tutti gli aventi diritto al beneficio, possono presentare al proprio fornitore, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente la dichiarazione che l’impianto di riscaldamento è ubicato in porzioni di territorio ricadenti nelle zone non metanizzate come da atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale n. 4 del 23.04.2024.

Di seguito è possibile scaricare copia del i fac-simile della dichiarazione sostitutiva e dell’allegato A che identifica le aree escluse dal diritto alla riduzione del costo del gasolio e del GPL in quanto identificate come “centro abitato ove ha sede la casa comunale”.

Allegati: